CONDIZIONI
 


CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PACCHETTI TURISTICI


1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che: a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività; b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85 Cod. Cons. – introdotto nel nostro ordinamento – a norma dell’art. 7 della Legge 29/07/2003 n. 229 – dal D. Lgs. 6/09/2005 n. 206), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.La nozione di "pacchetto turistico" (art. 84 Cod. Cons.) è la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c)servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ....... che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".


2) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché dal Codice del Consumo.


3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: 1. estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore; 2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile; 3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura; 4. modalità e condizioni di sostituzione (Art. 89 Cod. Cons.); 5. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.


4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l'agenzia di viaggi venditrice.Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art.87, comma 2, Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.


5) PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico,da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa. Almeno 30 giorni prima della partenza dovrà essere effettuato il saldo. Per iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti alla partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.


6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante; – diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.Eventuali adeguamenti valutari della parte del viaggio pagata in valuta estera sono basati sulle quotazioni di riferimento comunicate giornalmente dalla Banca d’Italia del30° giorno precedente la partenza di ogni viaggio.Non verranno fatti adeguamenti se la parità valutaria non si sposterà almeno del 3%. Il prezzo dei viaggi descritti in questo opuscolo è basato su di un minimo di passeggeri viaggianti assieme indicato nella relativa tabella dei prezzi e condizioni. Può avvenire che un viaggio non raggiunga tale soglia di iscritti, e che noi decidiamo ugualmente di operarlo, per soddisfare le aspettative dei Clienti. In tal caso non applicheremo eventuali detrazioni valutarie.I viaggi in “Offerta speciale” non sono soggetti ad adeguamento valutario.


7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 8.Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla ( ex art. 33 lett. e Cod. Cons.), restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.


8) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:- aumento del prezzo di cui al precedente art.6 in misura eccedente il 10%;- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:- ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;- alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma - oltre al costo individuale di gestione pratica e le spese assicurative, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo.Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.


9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.


10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a). L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi.Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.


11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.


12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o dépliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.


13) REGIME DI RESPONSABILITA’
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile sclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle norme vigenti in materia.


14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n° 2 CCV).


15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.


16) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio.Il consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.


17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.


18) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 Cod. Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:a) rimborso del prezzo versato;b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 23/07/99 n.349).


ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI


A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV:art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.


B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7;art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Avviso ai passeggeri ai sensi dell'Art. 6 comma 2, Regolamento (CE) n. 2027/1997 sulla responsabilità dei Vettori aerei con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.Responsabilità del vettore per il trasporto di passeggeri

A partire dal 28 giugno 2004 ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE n. 2027/97(come modificato dal Erg. 889/2002) e della Convenzione di Montreal 1999, la responsabilità del vettore aereo comunitario per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero, verificatisi a bordo dell'aeromobile o durante l'imbarco o lo sbarco, non è assoggettato ad alcun limite finanziario. Il vettore comunitario non può escludere o limitare la propria responsabilità per tali danni fino a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro); nel caso di danni di importo superiore, il vettore sarà esonerato da responsabilità solo fornendo la prova che a) il danno non è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o dei propri dipendenti o incaricati oppure che b) il danno è dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi. È comunque esclusa o ridotta la responsabilità del vettore comunitario qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento (sia il passeggero o diversa persona) o un suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito od omissione nella misura in cui questi hanno provocato il danno o vi hanno contribuito. Nel caso di immediate necessità economiche, il vettore comunitario ha l'obbligo di versare agli aventi diritto un anticipo di pagamento proporzionale al danno subito e, in caso di morte, non inferiore all'equivalente in Euro di 16.000 DSP (equivalenti a circa 19000 Euro); per passeggero entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al risarcimento. La copertura assicurativa per la responsabilità civile del vettore comunitario e’ conforme al regolamento.
Responsabilità del vettore per il trasporto dei bagagli
In caso di ritardo, distruzione, perdita o danno dei bagagli, il vettore aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (equivalenti a Euro circa 1200 Euro); salvo che non sia stata effettuata, al più tardi al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di maggior valore del bagaglio col pagamento del relativo supplemento.Il Vettore può escludere la propria responsabilità per la ritardata consegna del bagaglio solo ove dimostri di aver preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure In caso di danneggiamento al bagaglio registrato, il vettore aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso. Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è responsabile solo se il danno gli è imputabile.Nel caso in cui ritenga di aver subito un danno il passeggero deve prontamente sporgere reclamo per iscritto al vettore:— nel caso di danneggiamento del bagaglio registrato entro sette giorni;— nel caso di ritardo nella riconsegna entro ventun giorni dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.
Ritardi nel trasporto dei passeggeri
In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno fino ad un massimo di 4150 DSP (equivalenti a circa 5000 Euro), a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Laddove il servizio di trasporto aereo sia effettuato da un vettore non comunitario da o verso uno Stato parte della Convenzione di Varsavia, è possibile l'applicazione delle regole stabilite da quest'ultima che, nella maggior parte dei casi, limita la responsabilità dei vettori in caso di morte o danni alle persone e di perdite o danni ai bagagli. Per Convenzione di Varsavia si intende la Convenzione per la Unificazione di alcune norme riguardanti il Trasporto Aereo Internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, o l'emendamento a detta Convenzione Firmato a l'Aia il 28 settembre 1955, secondo quale sia applicabile. E' possibile fare richiesta delle Condizioni Generali di Trasporto applicate dal singolo vettore. Il regime di responsabilità del Tour Operator è comunque regolamentato dall'art. 14 delle Condizioni Generali di Contratto pubblicate in catalogo.

Annullamento (leggi file formato pdf)

Assicurazione sanitaria e bagaglio — La Società Organizzatrice ha stipulato un contratto per il quale tutti gli iscritti ai suoi viaggi sono automaticamente protetti dalla Europassistance.
SERVIZIO MEDICO NO-STOP
ASSICURAZIONE BAGAGLIO

Le prestazioni, garantite attraverso una Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24, sono sinteticamente le seguenti:
— Consulenza medica
— Segnalazione di un medico specialista all’estero
— Rientro sanitario (con il mezzo ritenuto più idoneo dai medici Europ Assistance che
può essere aereo, treno o ambulanza)
— Rientro con un familiare assicurato
— Rientro degli assicurati
— Viaggio di un familiare (in caso di ricovero dell’abbonato)
— Rientro del convalescente
— Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
— Prolungamento del soggiorno all’estero
— Invio urgente di medicinali all’estero
— Interprete a disposizione all’estero
— Anticipo per spese di prima necessità.
— Rientro anticipato.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI Quando l’abbonato subisce furto, rapina, perdita o avaria del bagaglio che aveva con se all’inizio del viaggio, è assicurato con indennizzo fino ad un massimo di € 1.000,00.
PRESTAZIONI ED ASSICURAZIONE di cui sopra sono contenute in dettaglio nel libretto (condizioni generali di abbonamento ed istruzioni) che verrà consegnato a tutti i Partecipanti prima della partenza.
Scheda Tecnica ex art. 3 - Parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto
dei Pacchetti Turistici

—IL COCCODRILLO SRL titolare della Licenza Regione Lazio, Decreto 31\95 del 28 febbraio 1995.
—IL COCCODRILLO SRL . è coperto da polizza assicurativa n. 552593806 della Carige Assicurazioni.
— Il presente catalogo ha validità dal 1° Gennaio 2007 al 31 Dicembre 2007
— Le quote di cui al presente opuscolo sono calcolate in base alle tariffe dei vettori ed ai costi dei servizi alla data del 30 novembre 2006
— Le modalità e le condizioni di sostituzione sono regolate dall’art.10 delle Condizioni Generali di contratto.
— I cambi utilizzati per i nostri cataloghi sono: in EURO
— Qualsiasi variazioni richiesta dal consumatore successivamente la conferma da parte de IL COCCODRILLO di tutti i servizi facenti parte del pacchetto comporta l’addebito di un costo aggiuntivo di Euro 50,00 per passeggero.
— Il tetto percentuale massimo del prezzo forfetario del pacchetto turistico che sarà assoggettato ad adeguamento valutario, per il presente opuscolo sarà pari al 70%,tranne nel caso di quote riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso la succitata percentuale è del 90%.
— Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto verrà addebitato – al netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1° comma e tranne ove diversamente specificato all’interno del presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi - oltre il costo delle coperture assicurative, l’importo della penale nella misura indicata qui di seguito:
10% del prezzo del viaggio dal 60° al 30° giorno prima della partenza.
25% del prezzo del viaggio dal 29° al 15° giorno prima della partenza.
50% del prezzo del viaggio dal 14° al 11° giorno prima della partenza.
75% del prezzo del viaggio dal 10° al 5* giorno prima della partenza
100% del prezzo del viaggio dal 4° giorno sino all’inizio del viaggio

nel computo dei giorni sono esclusi sabato e domenica e festività infrasettimanali

Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso per la quota iscrizione

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.

AVVERTENZA IMPORTANTE- Escursioni in loco: le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico, pur potendo essere illustrare e descritte in questo opuscolo sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato IL COCCODRILLO SRL in veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a IL COCCODRILLO SRL a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori, o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.