CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI PACCHETTI TURISTICI
1) PREMESSA. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Premesso che: a) l'organizzatore ed il venditore del pacchetto
turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere in possesso
dell'autorizzazione amministrativa all'espletamento delle loro attività;
b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita
di pacchetto turistico (ai sensi dell'art. 85 Cod. Cons. – introdotto
nel nostro ordinamento – a norma dell’art. 7 della Legge
29/07/2003 n. 229 – dal D. Lgs. 6/09/2005 n. 206), che è
documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia
di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni generali di contratto.La
nozione di "pacchetto turistico" (art. 84 Cod. Cons.) è
la seguente: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze
ed i circuiti “tutto compreso", risultanti dalla prefissata
combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti
od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore
alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente
almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c)servizi turistici non
accessori al trasporto o all'alloggio (omissis) ....... che costituiscano
parte significativa del "pacchetto turistico".
2) FONTI LEGISLATIVE
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto
servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà
disciplinato dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio
(CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 in quanto applicabile nonché
dal Codice del Consumo.
3) INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
L'organizzatore ha l'obbligo di realizzare in catalogo o nel programma
fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire
nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
1. estremi dell'autorizzazione amministrativa dell'organizzatore;
2. estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
3. periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo
o viaggio su misura; 4. modalità e condizioni di sostituzione
(Art. 89 Cod. Cons.); 5. cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti
valutari, giorno o valore.
4) PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito
modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua
parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione
delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione
del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso
l'agenzia di viaggi venditrice.Le indicazioni relative al pacchetto
turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art.87,
comma 2, Cod. Cons. prima dell'inizio del viaggio.
5) PAGAMENTI
La misura dell'acconto, fino ad un massimo del 25% del prezzo del
pacchetto turistico,da versare all'atto della prenotazione ovvero
all'atto della richiesta impegnativa. Almeno 30 giorni prima della
partenza dovrà essere effettuato il saldo. Per iscrizioni effettuate
nei 30 giorni precedenti alla partenza dovrà essere versato
l’intero ammontare al momento dell’iscrizione. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce
clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia
intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.
6) PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto,
con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo
ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi
fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere
variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza
alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante; –
diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte,
tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi
ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del
programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero
alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le
oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico
nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del
catalogo o programma fuori catalogo.Eventuali adeguamenti valutari
della parte del viaggio pagata in valuta estera sono basati sulle
quotazioni di riferimento comunicate giornalmente dalla Banca d’Italia
del30° giorno precedente la partenza di ogni viaggio.Non verranno
fatti adeguamenti se la parità valutaria non si sposterà
almeno del 3%. Il prezzo dei viaggi descritti in questo opuscolo è
basato su di un minimo di passeggeri viaggianti assieme indicato nella
relativa tabella dei prezzi e condizioni. Può avvenire che
un viaggio non raggiunga tale soglia di iscritti, e che noi decidiamo
ugualmente di operarlo, per soddisfare le aspettative dei Clienti.
In tal caso non applicheremo eventuali detrazioni valutarie.I viaggi
in “Offerta speciale” non sono soggetti ad adeguamento
valutario.
7) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA
PARTENZA
Prima della partenza l'organizzatore o il venditore che abbia necessità
di modificare in modo significativo uno o più elementi del
contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.Ove
non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore
potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire
la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto
turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo
8.Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche
quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma
fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi
al pacchetto turistico acquistato.Per gli annullamenti diversi da
quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi
dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla (
ex art. 33 lett. e Cod. Cons.), restituirà al consumatore il
doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore,
tramite l’agente di viaggio.La somma oggetto della restituzione
non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore
sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art.
8, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.
8) RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali,
nelle seguenti ipotesi:- aumento del prezzo di cui al precedente art.6
in misura eccedente il 10%;- modifica in modo significativo di uno
o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come
fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente
considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.Nei
casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:- ad
usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento
di prezzo o con la restituzione dell'eccedenza di prezzo, qualora
il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;- alla
restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale
restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi
dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.Il consumatore
dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare
la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi
dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica.
In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la
proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore
che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi
elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente
dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5/1° comma - oltre
al costo individuale di gestione pratica e le spese assicurative,
la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo
o Programma fuori catalogo.Nel caso di gruppi precostituiti tali somme
verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
9) MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità
di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio
del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto,
dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi
di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo
in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore
venga rifiutata dal consumatore per seri e giustificati motivi, l'organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di
partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente
alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà
nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro
anticipato.
10) SOSTITUZIONI
Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona
sempre che:a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno
4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo
contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del
servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi
al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) il soggetto subentrante
rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere
alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata prima
della cessione. Il cedente ed il cessionario sono inoltre solidalmente
responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli
importi di cui alla lettera c) del presente articolo. In relazione
ad alcune tipologie di servizi, può verificarsi che un terzo
fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario,
anche se effettuata entro il termine di cui al precedente punto a).
L'organizzatore non sarà pertanto responsabile dell'eventuale
mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di
servizi.Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata
dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11) OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o
di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario,
nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno
attenersi all'osservanza della regole di normale prudenza e diligenza
ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio,
a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché
ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere
di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della
loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni. Il consumatore
è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le
informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio
del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili
del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio
arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherà
altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione,
le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di
accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne
risulti possibile l'attuazione.
12) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita
in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle
espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del
paese in cui il servizio è erogato.In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore
si riserva la facoltà di fornire in catalogo o dépliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del
consumatore.
13) REGIME DI RESPONSABILITA’
L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo
dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente
dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente
che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento
è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei
servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle
prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.Il
venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del
pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni
nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile
sclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità
di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità
previsti dalle norme vigenti in materia.
14) LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento per danni alla persona non può in ogni caso
essere superiore ai limiti previsti dalle convenzioni internazionali
cui prendono parte Italia e Unione Europea in riferimento alle prestazioni
il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità. In
ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo
di 50.000 Franchi oro Germinal per danni alle persone, 2.000 Franchi
oro Germinal per danno alle cose, 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi
altro danno (art. 13 n° 2 CCV).
15) OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza
al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente
in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati
dalle rispettive responsabilità (artt. 13 e 14 delle presenti
condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero
da un caso fortuito o di forza maggiore.
16) RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata
dal consumatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il
suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente
rimedio.Il consumatore dovrà - a pena di decadenza - altresì
sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso
di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre
dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località
di partenza.
17) ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi
consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli
uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative
contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto infortuni
e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto
di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti
e malattie.
18) FONDO DI GARANZIA
E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero
delle Attività Produttive il Fondo Nazionale di Garanzia cui
il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 100 Cod.
Cons.), in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore
o dell'organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze:a) rimborso
del prezzo versato;b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero
Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.Le
modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri (del 23/07/99 n.349).
ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI
TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto,
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico,
non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione
di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle
seguenti disposizioni della CCV:art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23;
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle
relative al contratto di organizzazione nonché dalle altre
pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio
oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole
delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici
sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7;art.8; art.9;
art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. L'applicazione di
dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi
contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia
delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle
corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi
turistici (venditore, soggiorno ecc.).
Approvate da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet
Avviso ai passeggeri ai sensi dell'Art. 6 comma 2, Regolamento (CE)
n. 2027/1997 sulla responsabilità dei Vettori aerei con riferimento
al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli.Responsabilità
del vettore per il trasporto di passeggeri
A partire dal 28 giugno 2004 ai sensi e per gli effetti del Regolamento
CE n. 2027/97(come modificato dal Erg. 889/2002) e della Convenzione
di Montreal 1999, la responsabilità del vettore aereo comunitario
per i danni da morte, ferite o lesioni personali del passeggero, verificatisi
a bordo dell'aeromobile o durante l'imbarco o lo sbarco, non è
assoggettato ad alcun limite finanziario. Il vettore comunitario non
può escludere o limitare la propria responsabilità per
tali danni fino a 100.000 DSP (equivalenti a circa 120.000 Euro);
nel caso di danni di importo superiore, il vettore sarà esonerato
da responsabilità solo fornendo la prova che a) il danno non
è dovuto a negligenza, atto illecito o omissione propria o
dei propri dipendenti o incaricati oppure che b) il danno è
dovuto esclusivamente a negligenza, atto illecito o omissione di terzi.
È comunque esclusa o ridotta la responsabilità del vettore
comunitario qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento
(sia il passeggero o diversa persona) o un suo avente causa ha provocato
il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito od omissione
nella misura in cui questi hanno provocato il danno o vi hanno contribuito.
Nel caso di immediate necessità economiche, il vettore comunitario
ha l'obbligo di versare agli aventi diritto un anticipo di pagamento
proporzionale al danno subito e, in caso di morte, non inferiore all'equivalente
in Euro di 16.000 DSP (equivalenti a circa 19000 Euro); per passeggero
entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente titolo al
risarcimento. La copertura assicurativa per la responsabilità
civile del vettore comunitario e’ conforme al regolamento.
Responsabilità del vettore per il trasporto dei bagagli
In caso di ritardo, distruzione, perdita o danno dei bagagli, il vettore
aereo è responsabile per il danno fino a 1000 DSP (equivalenti
a Euro circa 1200 Euro); salvo che non sia stata effettuata, al più
tardi al momento della registrazione, una dichiarazione speciale di
maggior valore del bagaglio col pagamento del relativo supplemento.Il
Vettore può escludere la propria responsabilità per
la ritardata consegna del bagaglio solo ove dimostri di aver preso
tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere
tali misure In caso di danneggiamento al bagaglio registrato, il vettore
aereo è responsabile del danno anche se il suo comportamento
è esente da colpa, salvo difetto inerente al bagaglio stesso.
Per quanto riguarda il bagaglio non registrato, il vettore aereo è
responsabile solo se il danno gli è imputabile.Nel caso in
cui ritenga di aver subito un danno il passeggero deve prontamente
sporgere reclamo per iscritto al vettore:— nel caso di danneggiamento
del bagaglio registrato entro sette giorni;— nel caso di ritardo
nella riconsegna entro ventun giorni dalla data in cui il bagaglio
è stato messo a disposizione del passeggero.
Ritardi nel trasporto dei passeggeri
In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno
fino ad un massimo di 4150 DSP (equivalenti a circa 5000 Euro), a
meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o
che fosse impossibile prendere tali misure. Laddove il servizio di
trasporto aereo sia effettuato da un vettore non comunitario da o
verso uno Stato parte della Convenzione di Varsavia, è possibile
l'applicazione delle regole stabilite da quest'ultima che, nella maggior
parte dei casi, limita la responsabilità dei vettori in caso
di morte o danni alle persone e di perdite o danni ai bagagli. Per
Convenzione di Varsavia si intende la Convenzione per la Unificazione
di alcune norme riguardanti il Trasporto Aereo Internazionale, firmata
a Varsavia il 12 ottobre 1929, o l'emendamento a detta Convenzione
Firmato a l'Aia il 28 settembre 1955, secondo quale sia applicabile.
E' possibile fare richiesta delle Condizioni Generali di Trasporto
applicate dal singolo vettore. Il regime di responsabilità
del Tour Operator è comunque regolamentato dall'art. 14 delle
Condizioni Generali di Contratto pubblicate in catalogo.
Annullamento (leggi file formato pdf)
Assicurazione sanitaria
e bagaglio — La Società Organizzatrice ha stipulato
un contratto per il quale tutti gli iscritti ai suoi viaggi sono automaticamente
protetti dalla Europassistance.
SERVIZIO MEDICO NO-STOP
ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Le prestazioni, garantite attraverso una Centrale Operativa in funzione
24 ore su 24, sono sinteticamente le seguenti:
— Consulenza medica
— Segnalazione di un medico specialista all’estero
— Rientro sanitario (con il mezzo ritenuto più idoneo
dai medici Europ Assistance che
può essere aereo, treno o ambulanza)
— Rientro con un familiare assicurato
— Rientro degli assicurati
— Viaggio di un familiare (in caso di ricovero dell’abbonato)
— Rientro del convalescente
— Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere
— Prolungamento del soggiorno all’estero
— Invio urgente di medicinali all’estero
— Interprete a disposizione all’estero
— Anticipo per spese di prima necessità.
— Rientro anticipato.
ASSICURAZIONE BAGAGLIO ED EFFETTI PERSONALI Quando
l’abbonato subisce furto, rapina, perdita o avaria del bagaglio
che aveva con se all’inizio del viaggio, è assicurato
con indennizzo fino ad un massimo di € 1.000,00.
PRESTAZIONI ED ASSICURAZIONE di cui sopra sono contenute in
dettaglio nel libretto (condizioni generali di abbonamento ed istruzioni)
che verrà consegnato a tutti i Partecipanti prima della partenza.
Scheda Tecnica ex art. 3 - Parte integrante delle Condizioni Generali
di Contratto
dei Pacchetti Turistici
—IL COCCODRILLO SRL titolare della Licenza Regione Lazio, Decreto
31\95 del 28 febbraio 1995.
—IL COCCODRILLO SRL . è coperto da polizza assicurativa
n. 552593806 della Carige Assicurazioni.
— Il presente catalogo ha validità dal 1° Gennaio
2007 al 31 Dicembre 2007
— Le quote di cui al presente opuscolo sono calcolate in base
alle tariffe dei vettori ed ai costi dei servizi alla data del 30
novembre 2006
— Le modalità e le condizioni di sostituzione sono regolate
dall’art.10 delle Condizioni Generali di contratto.
— I cambi utilizzati per i nostri cataloghi sono: in EURO
— Qualsiasi variazioni richiesta dal consumatore successivamente
la conferma da parte de IL COCCODRILLO di tutti i servizi facenti
parte del pacchetto comporta l’addebito di un costo aggiuntivo
di Euro 50,00 per passeggero.
— Il tetto percentuale massimo del prezzo forfetario del pacchetto
turistico che sarà assoggettato ad adeguamento valutario, per
il presente opuscolo sarà pari al 70%,tranne nel caso di quote
riferite unicamente a servizi a terra, nel qual caso la succitata
percentuale è del 90%.
— Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza
al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell’art.
7 delle Condizioni Generali di Contratto verrà addebitato –
al netto dell’acconto versato di cui all’art. 5/1°
comma e tranne ove diversamente specificato all’interno del
presente opuscolo e/o in fase di conferma dei servizi - oltre il costo
delle coperture assicurative, l’importo della penale nella misura
indicata qui di seguito:
10% del prezzo del viaggio dal 60° al 30° giorno prima
della partenza.
25% del prezzo del viaggio dal 29° al 15° giorno prima della
partenza.
50% del prezzo del viaggio dal 14° al 11° giorno prima della
partenza.
75% del prezzo del viaggio dal 10° al 5* giorno prima della partenza
100% del prezzo del viaggio dal 4° giorno sino all’inizio
del viaggio
nel computo dei giorni sono esclusi sabato e domenica e festività
infrasettimanali
Nessun rimborso sarà
accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà
durante lo svolgimento del viaggio stesso. Nessun rimborso per la
quota iscrizione
Comunicazione obbligatoria
ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006 – La legge
italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione
e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
AVVERTENZA IMPORTANTE-
Escursioni in loco: le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate
dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico,
pur potendo essere illustrare e descritte in questo opuscolo sono
estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato IL COCCODRILLO
SRL in veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità
potrà essere ascritta a IL COCCODRILLO SRL a titolo di organizzatore
né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità
che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori, o corrispondenti
locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.